Art. 10.
(Limiti al numero dei consiglieri
regionali e delle commissioni consiliari).

      1. All'articolo 121 della Costituzione, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

      «Il numero dei consiglieri di ciascuna Regione è determinato in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, ed è così determinato:

          a) trenta consiglieri per le Regioni fino a tre milioni di abitanti;

          b) quaranta consiglieri per le Regioni fino a quattro milioni di abitanti;

          c) cinquanta consiglieri per le Regioni fino a cinque milioni di abitanti;

          d) sessanta consiglieri per le Regioni con più di cinque milioni di abitanti.

      L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale è composto da non più di due vice presidenti e da quattro segretari.
      Il numero delle commissioni consiliari permanenti e speciali non può in nessun caso superare il numero totale degli assessori.
      I gruppi consiliari sono costituiti con un numero minimo di componenti pari a un decimo dei consiglieri assegnati alla Regione».