1. All'articolo 121 della Costituzione, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
«Il numero dei consiglieri di ciascuna Regione è determinato in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, ed è così determinato:
a) trenta consiglieri per le Regioni fino a tre milioni di abitanti;
b) quaranta consiglieri per le Regioni fino a quattro milioni di abitanti;
c) cinquanta consiglieri per le Regioni fino a cinque milioni di abitanti;
d) sessanta consiglieri per le Regioni con più di cinque milioni di abitanti.
L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale è composto da non più di due vice presidenti e da quattro segretari.
Il numero delle commissioni consiliari permanenti e speciali non può in nessun caso superare il numero totale degli assessori.
I gruppi consiliari sono costituiti con un numero minimo di componenti pari a un decimo dei consiglieri assegnati alla Regione».